ECM 2023-2025: istruzioni per l‘uso

Periodicamente circolano notizie su modifiche normative, aggiornamenti, circolari, direttive ordinistiche che, per la loro frammentarietà, non facilitano la conoscenza degli obblighi e delle opportunità offerte dalla normativa ECM, tempo per tempo vigenti. Per questo, in qualità di Provider ECM, riteniamo utile periodicamente fare un “recap” generale, ricomporre il puzzle e condividerlo con tutti i potenziali interessati.

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1°gennaio successivo alla data di iscrizione all’ordine

Per le nuove professioni sanitarie introdotte dalla legge Lorenzin la Commissione Nazionale per la formazione continua in medicina durante la riunione del 25 luglio 2019 ha deliberato che “gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla legge dell’11 gennaio 2018 n. 3, ove precedentemente non assoggettati all’assolvimento dell’obbligo formativo ECM, per il triennio 2020-2022 potranno portare in riduzione i cinquanta crediti formativi ECM che abbiano acquisito entro il 31 dicembre 2019”.

Triennio Formativo 2023-2025

Novità

Nel provvedimento viene data la possibilità ai sanitari, che non hanno raccolto i crediti necessari nei trienni precedenti, di recuperarli entro il 31 DICEMBRE 2023.

Per il triennio 2023/2025 è confermato l’obbligo formativo pari a 150 CREDITI (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni) da conseguire entro il 31/12/2025.

In data 8 febbraio 2023 le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato hanno approvato un emendamento al DL Milleproroghe che arriva a fare chiarezza circa il triennio formativo 2023 – 2025, confermando che il triennio ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023. Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale come dipendente o libero professionista.

 

L’ECM: obblighi e opportunità di crescita

A decorrere dal triennio 2023-2025, si prevede che l’efficacia delle polizze assicurative attivate ex art. 10 L. 24/2017 (legge Gelli) contro i rischi di rivalsa o responsabilità amministrativa per colpa grave è stata subordinata all’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale in materia di formazione continua in medicina, relativo all’ultimo triennio utile.

L’ECM: obblighi e opportunità di crescita

Inoltre, ogni professionista sanitario può volontariamente attivare il proprio Dossier Formativo, cioè dichiarare gli obiettivi formativi che si prefigge di raggiungere, che poi andrà riscontrato con gli eventi effettivamente frequentati.

I professionisti sanitari che costruiranno un dossier individuale ovvero saranno parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato entro il triennio di riferimento avranno diritto alla riduzione di 30 crediti. Tali crediti verranno cumulati ai 20 crediti assegnati, secondo normativa, nel triennio successivo e costituiranno il bonus complessivo, ovvero una riduzione dell’obbligo formativo quantificabile nella misura di 50 crediti.

 

Esoneri ed esenzioni

  1. Esoneri

Il professionista può richiedere esoneri ed esenzioni secondo le modalità previste dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario (pag.25).

Certificazione Ecm

Il professionista sanitario può conoscere in qualsiasi momento il numero di crediti formativi maturati e l’assolvimento o meno dell’obbligo formativo con specifica procedura informatica collegandosi al link www.cogeaps.it, accedendo al proprio profilo personale tramite SPID.

Può inoltre richiedere al proprio Ordine di appartenenza l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e al termine del triennio formativo di riferimento l’eventuale certificazione.

Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente. Il professionista sanitario può richiedere in qualsiasi momento al provider l’attestato ECM dal quale risulti il numero di crediti dallo stesso maturati. La consegna dell’attestato può avvenire anche tramite strumenti informatici (con tracciabilità delle operazioni) e preceduta dal controllo, da parte del provider, al superamento positivo delle verifiche finali sulla partecipazione all’evento formativo, ove previste, anche se l’evento non è stato rapportato ancora all’Ente accreditante. La data di acquisizione dei crediti coincide con la data in cui il discente ha superato positivamente la prova di verifica, ove prevista.

Obbligo formativo per i medici competenti

La certificazione per l’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM dei medici che svolgono l’attività di Medico Competente, di cui al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, viene rilasciata al termine del triennio formativo dall’Ordine di iscrizione del professionista e prevede due requisiti:

  1. soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM triennale secondo le regole per la certificazione ECM in vigore nel triennio di riferimento;
  1. acquisizione di crediti ECM pari al 70% dell’obbligo formativo del triennio nella disciplina: “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” (Codice disciplina 57).

Nell’anagrafe del COGEAPS le funzioni relative all’attività dei medici competenti si attivano solo se il professionista indica di svolgere la propria attività prevalentemente in qualità di medico competente.

La facoltà di recuperare i crediti ECM mancanti nel triennio, ma acquisiti nell’anno in cui è possibile effettuare il recupero, può essere esercitata autonomamente dal professionista accedendo al suo profilo personale sul sito del COGEAPS.

Le partecipazioni potranno essere spostate al triennio precedente solo quando saranno registrate nella banca dati del COGEAPS e non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite. Lo spostamento è irreversibile.

Obbligo di crediti in materia di radioprotezione per pazienti

“I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15% dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.”

 

A cura di Rossella Galgano – Project Manager Ecm di Sanitanova

 

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