Punto In-Formazione Ecm

I Professionisti Sanitari hanno l’obbligatorietà di acquisire 150 crediti ECM nel triennio formativo di riferimento: il triennio in corso 2020- 2022 termina il prossimo 31 Dicembre 2022.

Coloro che non sono “in regola”, possono sanare il debito formativo, relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019, entro il 30 giugno 2022.

Lo ha stabilito la Commissione nazionale Ecm, che lo scorso 14 dicembre ha adottato una nuova delibera in materia di assolvimento dell’obbligo formativo.

Attenzione però: il recupero può essere consentito solo per i corsi che hanno come data fine evento il 31.12.2021 (Approfondimento Delibera)

Nuova Scadenza Recupero Debito Formativo

Entro il 30 Giugno 2022 tutti i lavoratori appartenenti alle professioni sanitarie con vincolo ECM dovranno verificare di aver assolto al proprio obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019. Dal 2022 inizieranno i controlli e le eventuali relative sanzioni da parte dei rispettivi ordini.

Obbligo formativo pregresso recuperabile d’ufficio

Per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014- 2016 il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.

Sanare il Pregresso

È possibile fino al 30 Giugno 2022 spostare i crediti formativi ECM per colmare il fabbisogno del triennio precedente attraverso una procedura on line nel sito COGEAPS dove si trova un tutorial.

Attenzione però: la data di termine dei corsi non deve essere superiore al 31.12.2021

Over 70: recupero obbligo formativo pregresso 

Per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.

Obbligo formativo 2020-2022 

I crediti da acquisire sono 150, con una riduzione di 50 crediti per tutti coloro che hanno continuato a svolgere la professione durante tutta l’emergenza pandemica. È previsto un ulteriore abbattimento di 30 crediti nel caso in cui il professionista abbia conseguito nel triennio 2017-2019 tutti i crediti previsti, arrivando così a soli 70 crediti ECM da garantire.

Esoneri ecm

In caso di situazioni particolari sarà obbligo del lavoratore auto dichiarare le motivazioni per le quali si chiede un eventuale esonero o esenzione, selezionando tra le diverse fattispecie disponibili (es. congedi di maternità o paternità, percorsi universitari ecc.) e specificando il periodo di sospensione. È possibile indicare il periodo di esenzione dal 2014.

Controllo dei Crediti Formativi

Presso la banca dati COGEAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) si può controllare la propria posizione nei confronti della formazione sito COGEAPS

Partecipazioni non registrate e crediti mancanti

La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portarle Co.Ge.A.P.S. può essere effettuato, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider.

Tipi di ecm consentiti

Non ci sono più limiti ai tipi di ECM, formazione in presenza, a distanza, formazione sul campo, ed è possibile acquisire crediti ECM anche attraverso la formazione individuale basata su pubblicazioni scientifiche o l’autoformazione fino al 60% del debito triennale.

  • I Professionisti Sanitari, oltre alla partecipazione ad eventi formativi ECM svolti da Provider accreditati a livello nazionale o regionale, possono svolgere attività di formazione cosiddetta “individuale”, ovvero quel tipo di formazione non organizzata da un provider accreditato, ma che può dar luogo al riconoscimento di crediti ECM.

Le attività che danno diritto al riconoscimento di crediti individuali sono:

  • AUTOFORMAZIONE
  • TUTORAGGIO INDIVIDUALE
  • CREDITI ESTERI
  • PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
  • SPERIMENTAZIONI CLINICHE

Cos’è l’Autoformazione?

L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM. Per il triennio 2020-2022, il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire. Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

Come ottenere il riconoscimento dell’Autoformazione

Per ottenere il riconoscimento della formazione svolta attraverso questa modalità formativa, il professionista sanitario può collegarsi direttamente al sito Cogeaps

Un’ora di impegno corrisponde a 1 credito ECM. Di conseguenza saranno valorizzabili al massimo 30 ore per un obbligo formativo individuale di 150 crediti.

Articolo a cura di Rossella Galgano – Project Manager di Sanitanova

SCOPRI I CORSI FAD ECM DI SANITANOVA

Translate »